Nessun registro delle ipoteche legali

Nessun registro delle ipoteche legali

Nella seduta odierna, il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio con il quale prende posizione sull’iniziativa parlamentare elaborata del 26 novembre 2012 concernente la rinuncia all’istituzione di un registro cantonale dei crediti di diritto pubblico garantiti da ipoteca legale. Il Governo invita ad accogliere la proposta formulata nell’atto parlamentare e a rinunciare all’introduzione di un tale registro, abrogando l’articolo 183f della legge di applicazione e complemento del Codice civile (LAC).

L’atto parlamentare trae origine dalla decisione del 27 giugno 2012 del Gran Consiglio di introdurre la base legale per istituire un registro dei crediti di diritto pubblico garantiti da ipoteca legale (art. 183f LAC). Con tale decisione, il Parlamento ha incaricato il Consiglio di Stato di mettere in atto – entro il 1° gennaio 2014 – un registro cantonale, nel quale devono essere iscritti tutti i crediti di diritto pubblico garantiti da un’ipoteca legale, cioè tutti i crediti di diritto pubblico che hanno una relazione con un bene immobile (imposta immobiliare comunale; imposta immobiliare cantonale per le persone giuridiche; imposte cantonali e comunali sul reddito, sull’utile e sulla sostanza, limitatamente alla parte con una relazione con l’immobile; imposta sugli utili immobiliari; imposta di successione e di donazione, quando il trapasso riguarda un immobile, eccetera). Il Governo ha esaminato in modo approfondito l’impatto dell’istituzione di un tale registro ed è giunto alla conclusione che esso comporta, per il Cantone e per i Comuni, costi elevati e non proporzionati all’obiettivo perseguito. Il registro avrebbe, inoltre, ripercussioni anche su altri enti di diritto pubblico, quali, in particolare, i consorzi e i patriziati.

Il Consiglio di Stato stima che il numero di crediti di diritto pubblico garantiti da ipoteca legale nati ogni anno nel Cantone sia sull’ordine di grandezza di circa un milione e mezzo e che nel complesso, i crediti pendenti siano circa tre milioni. Evidentemente, la gestione di una mole così grande di dati richiede un’organizzazione e una struttura molto grandi (con costi di vari milioni di franchi e l’assunzione di decine di nuovi funzionari): i dati nel registro devono essere aggiornati in continuazione, in seguito al sorgere di nuovi crediti, all’estinzione di crediti aperti o al pagamento di acconti, che modificano l’importo del credito aperto.

Contrariamente alle attese del Gran Consiglio, tali operazioni non possono essere eseguite in modo automatico, da un lato perché gli attuali applicativi informatici non sono predisposti per questo genere di operazioni (e un loro adeguamento necessita tempi piuttosto lunghi), dall’altro lato, perché anche con modifiche degli applicativi informatici, una parte importante dell’attività di gestione del registro dovrà comunque essere effettuata esaminando il singolo caso.

Il Consiglio di Stato, pur comprendendo le motivazioni alla base della proposta (tutela dell’acquirente di un immobile da eventuali imposte non pagate dal venditore), reputa che il sistema del deposito, adottato dal Gran Consiglio e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014, permetterà comunque di proteggere in modo adeguato gli acquirenti di beni immobili e di ridurre il rischio di perdite d’incassi di imposte da parte dell’ente pubblico.

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