Tempi parziali per le toghe, le proposte legislative

Tempi parziali per le toghe, le proposte legislative

Ecco le principali modifiche normative prospettate dal Dipartimento istituzioni. La bozza di messaggio governativo in consultazione presso la magistratura

L’introduzione in magistratura della possibilità dell’impiego a tempo parziale “costituisce un’importante modifica dello statuto dei magistrati ticinesi che permetterà a gran parte di loro di adottare un modello di lavoro vieppiù diffuso sia nel campo pubblico come in quello privato, che offre flessibilità e consente di conciliare meglio vita professionale e privata, favorendo un accesso alla professione giudiziaria a un maggior numero possibile di professionisti del settore”. E ancora: “Una prima riforma dello statuto dei magistrati ticinesi che si configura dunque di portata storica, visto il superamento dell’impostazione peculiare del nostro cantone che ha sinora prevalso, ossia quella del magistrato ordinario ‘a tempo pieno’, impostazione oggi decisamente superata dall’evoluzione della società civile”. Non solo: “Questa riforma ben si concilia inoltre con l’importante processo in atto a livello di trasformazione digitale della giustizia ticinese, pure essa tesa a introdurre nuove possibilità di lavoro (anche in remoto) nelle cariche giudiziarie”. Stanno in queste parole del Dipartimento istituzioni le ragioni e gli obiettivi delle modifiche legislative che prospetta per dar seguito all’ok del Gran Consiglio, nella seduta dello scorso 19 giugno, anche ai tempi parziali a Palazzo di giustizia, come chiesto da una mozione della centrista Maddalena Ermotti-Lepori. Un sì al principio, che il Dipartimento ha tradotto in proposte di revisione della Log, la Legge sull’organizzazione giudiziaria. Sono contenute in una bozza di messaggio governativo, che, come aveva anticipato a ‘laRegione’ la responsabile, in seno al Dipartimento, della Divisione giustizia Frida Andreotti, è stata sottoposta in questi giorni per consultazione, fino al 26 maggio, agli organi della magistratura.

Full time per procuratori, gpc e magistrato dei minorenni
Le modifiche normative suggerite – per consentire “un’occupazione a tempo parziale per le magistrate e i magistrati dell’ordine giudiziario del Cantone Ticino” – considerano anche le “riserve circostanziate” espresse in particolare “dal Consiglio della magistratura, dal Ministero pubblico, dall’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitive e dal Tribunale di appello” in occasione di una precedente consultazione. Quella avviata dal Consiglio di Stato nel 2023 prima di prendere posizione sulla mozione di Ermotti-Lepori, atto parlamentare che ha poi condiviso. Tenuto conto delle “riserve circostanziate”, il progetto di messaggio esclude la possibilità del tempo parziale per alcune cariche e alcuni uffici giudiziari, come ad esempio il Ministero pubblico. Tempi pieni dunque per i procuratori. Stesso discorso per i giudici dei provvedimenti coercitivi e per il magistrato dei minorenni (sostituto incluso). La bozza di messaggio governativo attribuisce poi al Consiglio della magistratura la competenza per autorizzare il tempo parziale. Nonché, come vedremo dopo, le attività accessorie, “ritenuto il suo compito di controllo e sorveglianza dei diritti e dei doveri dei magistrati, a garanzia dell’indipendenza del magistrato e dei tribunali sotto il profilo istituzionale”.
Tornando ai tempi parziali e per andare sul concreto, il Dipartimento diretto da Norman Gobbi propone di inserire nella Legge sull’organizzazione giudiziaria un articolo sul grado di occupazione: il nuovo 19a. Primo capoverso: “La nomina dei magistrati avviene a tempo pieno o parziale, laddove non escluso, ritenuto che il grado di occupazione non può essere inferiore alla metà dell’orario completo”. Secondo: “La nomina a tempo parziale, se richiesta, può essere concessa, se le esigenze di servizio dell’autorità interessata lo permettono”. Terzo: “Il lavoro ripartito (job sharing) quale speciale contratto di lavoro mediante il quale due magistrati assumono l’adempimento di un’unica ed identica carica può essere ammesso unicamente se le esigenze di servizio dell’autorità interessata lo permettono”. Quarto: “Le seguenti funzioni devono essere esercitate a tempo pieno: a) presidente del Tribunale di appello e presidenti delle Camere e Corti del Tribunale di appello; b) procuratore generale, procuratori generali sostituti e procuratori pubblici; c) presidente e giudici dei provvedimenti coercitivi; d) presidente della Pretura penale; e) magistrato dei minorenni e sostituto magistrato dei minorenni”. Quinto: “Nei limiti prescritti ai capoversi 1 e 2, il Consiglio della magistratura, con il preavviso del presidente dell’autorità giudiziaria interessata, può autorizzare i magistrati già in servizio esercitanti la loro carica a tempo pieno a ridurre il loro tasso di attività”. Sesto e ultimo capoverso: “In caso di vacanze in una giurisdizione, il Consiglio della magistratura, con il preavviso del presidente dell’autorità giudiziaria interessata, può autorizzare i magistrati esercitanti la carica a tempo parziale a esercitare la carica a tempo pieno”.

Così per le attività accessorie
Non solo ha confezionato la base legale per consentire “la nomina o l’occupazione” a tempo parziale per i magistrati ordinari, con le eccezioni di cui sopra. Il Dipartimento ha pure regolamentato le attività accessorie “di questi magistrati nel tempo non dedicato alla loro funzione principale”. Il tema è delicato. Nella bozza di messaggio si propone di ancorare alla Legge sull’organizzazione giudiziaria un articolo riguardante le attività accessorie soggette ad autorizzazione: è il nuovo 19b. Primo capoverso: “Le occupazioni accessorie e le cariche pubbliche non devono pregiudicare l’esercizio della funzione, l’indipendenza, l’imparzialità o la dignità del magistrato o dell’autorità nella quale esercita”. Secondo: “Per quanto le esigenze di servizio dell’autorità interessata lo permettono, i magistrati a tempo parziale possono: a) assumere incarichi conferiti da autorità federali, cantonali o comunali o da enti parastatali cantonali e federali, nonché fungere da arbitro o da perito; b) esercitare l’avvocatura e il notariato; è fatto loro divieto di esercitare l’attività legale nel medesimo campo di attività di quella giusdicente, il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale, laddove essi avessero ripreso la libera professione; c) esercitare una professione, un commercio o un’industria a titolo remunerativo; d) occupare il posto di direttore, gerente, amministratore e membro dell’ufficio di vigilanza o di quello di revisore di società, istituti, imprese o uffici che si propongono uno scopo di lucro”. Terzo capoverso: “L’autorizzazione è concessa dal Consiglio della magistratura, che informa parlamento e Consiglio di Stato”.
Si propone anche un altro articolo. È il 19c, quello sulle attività accessorie non soggette ad autorizzazione: “Per quanto le esigenze di servizio dell’autorità interessata lo permettono, i magistrati a tempo parziale possono, senza autorizzazione: a) redigere opere o articoli specializzati; b) partecipare all’edizione di riviste specializzate; c) partecipare a congressi e fungere da relatori a conferenze; d) dedicarsi ad attività artistiche”. Il Dipartimento istituzioni attende entro lunedì 26 le osservazioni della magistratura, prima di portare e condividere in Consiglio di Stato il messaggio definitivo all’indirizzo del parlamento.

Articolo pubblicato nell’edizione di giovedì 8 maggio 2025 de La Regione