Reati sessuali, il Consiglio di Stato propone di introdurre l’obbligo di denuncia per la Chiesa

Reati sessuali, il Consiglio di Stato propone di introdurre l’obbligo di denuncia per la Chiesa

Dal governo le modifiche di legge. Accolta parzialmente l’iniziativa dell’Mps. Gobbi: ‘Cambiamento di paradigma necessario’. La parola al Gran Consiglio

Importante passo avanti nella lotta ai reati sessuali commessi da religiosi. Il Consiglio di Stato chiede al Gran Consiglio di introdurre nella legge cantonale sulla Chiesa cattolica e in quella sulla Chiesa evangelica riformata l’obbligo di denuncia. Il cambiamento di paradigma è prospettato dal governo nel messaggio/rapporto, con il quale accoglie parzialmente l’iniziativa parlamentare inoltrata dai deputati dell’Mps Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini lo scorso settembre, in pieno caso don Rolando Leo, il sacerdote arrestato per atti sessuali su fanciulli, coazione sessuale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, pornografia (nel frattempo il già cappellano del Collegio Papio di Ascona è stato rinviato a giudizio, il processo si terrà davanti a una Corte delle Assise criminali). Concretamente il governo propone, per quanto riguarda la normativa sulla Chiesa cattolica, di aggiungere all’articolo 7 il seguente capoverso: “L’Ordinario (il vescovo, ndr) è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale al più presto, ma al più tardi entro 30 giorni, ogni reato o sospetto di reato perseguibile d’ufficio contro l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona incapace di discernimento a carico di un ecclesiastico, che constata o gli è segnalato”. Obbligo di denuncia anche nella legge sulla Chiesa evangelica riformata. Nella quale il Consiglio di Stato chiede di inserire la disposizione (un nuovo capoverso all’articolo 5a) secondo cui “Il presidente del Consiglio sinodale è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale al più presto, ma al più tardi entro 30 giorni, ogni reato o sospetto di reato perseguibile d’ufficio contro l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona incapace di discernimento a carico di un ecclesiastico, che constata o gli è segnalato”. Le due modifiche legislative sono state elaborate dal Dipartimento istituzioni.

Oggi solo la notifica del p.p.
Oggi in entrambe le normative vi è unicamente l’obbligo di notifica da parte del Ministero pubblico. Nel senso che il procuratore “notifica all’Ordinario (rispettivamente al presidente del Consiglio sinodale, ndr), al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione”. Ora il Consiglio di Stato suggerisce di introdurre appunto anche l’obbligo di segnalazione da parte del vescovo e del presidente del Consiglio sinodale (Chiesa evangelica).
E i motivi il governo li spiega in maniera chiara, chiarissima, nelle conclusioni del messaggio varato mercoledì all’indirizzo del Gran Consiglio. “È principale responsabilità e dovere di uno Stato di diritto (articolo 5 Costituzione) – scrive l’Esecutivo – garantire che le leggi vigenti siano rispettate. Esso è tenuto a perseguire e a punire chi compie un reato proporzionalmente al reato commesso e accertato”. Lo Stato “deve tutelare le vittime di reati”. In Svizzera “tutti i cittadini e tutte le cittadine, a prescindere dal loro credo, sottostanno alla Costituzione federale/cantonale e alle leggi federali/cantonali, come contemplato peraltro anche nell’articolo 1 della Legge sulla Chiesa cattolica”. Evidenzia l’Esecutivo: “Ne consegue che, sempre in uno Stato di diritto, non è ammissibile che una categoria di persone (per esempio in questo caso i religiosi) sia sottratta al perseguimento civile e/o sottoposta a un ordinamento giuridico parallelo, per reati perseguibili nell’ordinamento secolare”. Questo “viola l’uguaglianza di trattamento anche nell’ambito della procedura penale a cui soggiacciono tutti coloro che commettono un crimine o un delitto in Svizzera (articolo 3 capoverso 1 Codice penale) e coloro che si trovano in Svizzera e hanno commesso un reato all’estero (i reati contro l’integrità sessuale menzionati all’articolo 5 Codice penale)”. Le vittime di reati “devono essere tutelate in egual misura sia che abbiano subìto abusi da laici sia da membri del clero”, sottolinea ancora il Consiglio di Stato. Se così non fosse “il principio dell’uguaglianza giuridica ancorato nell’articolo 8 Costituzione (articolo 7 Costituzione cantonale), il principio della trasparenza nella procedura giudiziaria, la credibilità della sanzione, e di conseguenza la fiducia dei cittadini nel coerente, corretto, celere ed efficace funzionamento della giustizia civile verrebbero meno”.

‘Procedura e sanzioni previste dal diritto canonico non devono sostituirsi al diritto penale dello Stato
‘Il fenomeno degli abusi sessuali nell’ambito della Chiesa cattolica, annota ancora il governo, “è stato oggetto negli ultimi anni di profonda analisi da parte di storici e di studiosi non solo in Svizzera, e oggetto di numerosi atti parlamentari specialmente a livello federale. L’obiettivo principale di tutto ciò, oltre che principalmente la tutela delle vittime, è quello di assicurare alla giustizia colpevoli che sono riusciti per decenni con facilità a nascondersi all’interno di un’organizzazione parallela a quella statale, reiterando tali reati a tal punto da diventare un fenomeno planetario. Certamente essi sono stati aiutati e protetti, sia dai loro superiori sia dalla medesima procedura penale canonica, che, come esaminato precedentemente (il messaggio consta di ventuno pagine, ndr), non è certamente paragonabile a quella penale secolare”. Ne deriva che “una procedura penale parallela e le relative sanzioni previste dal diritto canonico non devono sostituirsi a quelle del diritto penale o ordinario”, rileva il Consiglio di Stato: “Si riconosce certamente che la Chiesa in questi anni ha compiuto passi nella prevenzione e nella sensibilizzazione al fenomeno degli abusi, ciò non toglie che la giustizia sia compito dello Stato”. Ergo: il Consiglio di Stato considera “indispensabile” l’introduzione di “una norma che stabilisce l’obbligo di segnalazione”.

Articolo pubblicato nell’edizione di sabato 3 maggio 2025 de La Regione

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Reati sessuali, il Consiglio di Stato vuole introdurre l’obbligo di denuncia anche per la chiesa

Parzialmente accolta l’iniziativa parlamentare dell’Mps. Sulla questione dovrà esprimersi il Gran Consiglio.

Introdurre nella legge cantonale sulla Chiesa cattolica e in quella sulla Chiesa evangelica riformata l’obbligo di denuncia“per ogni reato o sospetto di reato perseguibile d’ufficio contro l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona incapace di discernimento”. È la richiesta fatta dall’Esecutivo cantonale al Gran Consiglio, accogliendo parzialmente l’iniziativa parlamentare inoltrata dai deputati dell’Mps Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi.

Cosa cambierebbe
Ricordiamo che oggi vi è soltanto l’obbligo di notifica da parte del Ministero pubblico. Il procuratore “notifica all’Ordinario al più presto, ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione”. Come detto, l’Esecutivo propone ora di inserire anche l’obbligo di segnalazione da parte del vescovo e, per quanto concerne la Chiesa evangelica, del presidente del Consiglio sinodale.

https://www.ticinonews.ch/ticino/reati-sessuali-il-consiglio-di-stato-vuole-introdurre-lobbligo-di-denuncia-anche-per-la-chiesa-411483