No burqa, pronta la legge

Il governo vara la nuova Lop per l’applicazione del divieto di dissimulare il volto in pubblico. La riformata normativa sull’ordine pubblico al vaglio del prossimo Gran Consiglio. Multe da 100 a 10mila franchi.

Nello stesso giorno in cui a Berna anche il Nazionale, dopo la Camera alta, certifica la conformità al diritto federale della norma costituzionale ticinese anti-burqa e anti-niqab, a Bellinzona il Consiglio di Stato vara il progetto di nuova Legge sull’ordine pubblico (Lop) per l’applicazione della citata disposizione. Ovvero del divieto di dissimulare il volto in luoghi pubblici, chiesto da un’iniziativa promossa dal losonese Giorgio Ghiringhelli e approvato – nonché ancorato alla Carta fondamentale del Cantone – dal 65,4 per cento dei votanti nella consultazione popolare del 22 settembre 2013. Il dossier passa ora all’esame del Gran Consiglio, a quello che uscirà dalle urne il prossimo 19 aprile: il divieto in questione scatterà solo quando, parlamento permettendo, entrerà in vigore la riformata Legge sull’ordine pubblico.

Legge che rappresenta sì, come ha spiegato ieri ai giornalisti il capo del Dipartimento istituzioni Norman Gobbi , «la norma di applicazione» dell’articolo costituzionale che proibisce di nascondere il viso «sul suolo pubblico, nei luoghi aperti al pubblico e in quelli destinati a offrire un servizio pubblico». Ma non solo. Con la revisione totale della Lop, normativa risalente al 1941, il governo propone, in materia di contravvenzioni, di assegnare ai municipi la competenza – al momento dell’autorità giudiziaria (Procura e/o Magistratura dei minorenni) – di perseguire tutta una serie di infrazioni. Fra queste l’accattonaggio, il disturbo della “tranquillità pubblica” e l’adescamento “su suolo pubblico o privato visibile al pubblico” (prostituzione). Tra le nuove infrazioni punibili dai Comuni figura appunto la dissimulazione del volto in luoghi pubblici. E il ‘littering’. Dalla lista è stato invece cancellato il vagabondaggio, giuridicamente arduo da definire con la libera circolazione. Le sanzioni? Da 100 a 10’000 franchi: «L’importo massimo della multa per le contravvenzioni», ha ricordato il sostituto procuratore generale Antonio Perugini . Ai contravventori residenti all’estero la polizia «potrà chiedere un anticipo a copertura delle spese procedurali e dell’ammontare prevedibile della multa». Se i comportamenti sanzionabili dai municipi dovessero sfociare in reati gravi, interverrebbe allora la magistratura.

È però chiaro che la novità di peso sono gli articoli d’applicazione della norma costituzionale che vieta di celare il viso. Riduttivo chiamarla norma anti-burqa, ha rilevato Perugini: «Il divieto vale per tutti coloro che su suolo pubblico non possono essere immediatamente identificati essendo il loro volto nascosto». Peraltro la Svizzera «è uno dei pochi Paesi dove non vige l’obbligo di andare in giro con documenti di legittimazione».

Sarà punito anche il littering

Secondo la proposta di nuova Legge sull’ordine pubblico, “sono puniti con la multa di competenza municipale coloro che intenzionalmente: a) praticano l’accattonaggio; b) lasciano vagare su suolo pubblico animali potenzialmente pericolosi che sono in loro custodia, omettono di adottare le misure necessarie per evitarne la fuga oppure di avvertire senza indugio l’autorità quando è avvenuta; c) omettono, malgrado l’ingiunzione fatta loro dalla competente autorità, di riparare o di demolire gli edifici pericolanti, di effettuare lavori urgenti o ripari per evitare un pericolo imminente, persistono, malgrado il divieto, a continuare in lavori o opere considerati pericolosi; d) sporcano, imbrattano o in altro modo insudiciano il suolo o beni pubblici (si tratta del littering, graffitismo incluso, ndr), riservate le eventuali norme comunali in materia; e) disturbano, a causa del loro stato psico-fisico alterato, la tranquillità pubblica con atti, clamori o altre molestie; f) effettuano schiamazzi notturni nei luoghi abitati in violazione delle norme locali di quiete; g) esercitano la prostituzione nei luoghi pubblici o privati, turbando l’ordine, la tranquillità, la moralità, la salute o la sicurezza pubblici, siano essi all’aperto o al chiuso ma visibili al pubblico, riservato l’articolo 199 del Codice penale svizzero; h) praticano l’adescamento su suolo pubblico o privato visibile al pubblico allo scopo di esercitare la prostituzione; i) dissimulano o coprono il viso su area pubblica o in luoghi, pubblici o privati, che offrono servizi al pubblico; l) obbligano, costringono o inducono in altro modo altri a dissimulare o coprire il viso su area pubblica o in luoghi, pubblici o privati, che offrono servizi al pubblico”. Il divieto sancito dalle lettere i) e l) “non si applica nel caso di uso di copricapi e di mezzi protettivi o difensivi consoni all’esercizio di una funzione pubblica o prescritti dalla legge o da altre norme particolari per motivi di salute, di sicurezza o di pratica sportiva, oppure in caso di usi e costumi locali in occasione di feste (per esempio il Carnevale, ndr) e manifestazioni religiose, culturali, artistiche, ricreative o commemorative”.

‘Nessuna eccezione per i turisti, anche loro a viso scoperto’

Ieri Gobbi è stato chiaro: per quel che riguarda il divieto di nascondere il viso in pubblico «non è stata prevista alcuna eccezione per i turisti: il divieto vale per tutti e sull’intero territorio cantonale». Dunque anche a Lugano. Il cui municipio aveva invitato il governo a valutare la possibilità di contemplare un’eccezione per i turisti “provenienti da zone in cui vige l’obbligo di dissimulare il viso”. Niente da fare. «Come Consiglio di Stato – ha detto il capo del Dipartimento istituzioni – abbiamo ritenuto, nel rispetto dell’articolo costituzionale votato dal popolo, che non si possano introdurre delle deroghe. Niente divieto per la turista che qui spende centomila franchi in gioielli e divieto invece per i residenti? No, nessuna eccezione. È una questione di parità di trattamento». La proposta di nuova legge contempla sì delle eccezioni, ma se la copertura del volto, ha spiegato Gobbi, «si fonda su norme legali» (come quella che impone ai motociclisti il casco) o «su doveri di funzione pubblica (per esempio per certi reparti speciali della Polizia cantonale)» oppure su motivi di sicurezza: il casco di protezione sul lavoro o per l’esercizio di alcune discipline sportive (per le altre deroghe vedi articolo a lato). Le norme d’applicazione del divieto di celare il volto in pubblico «si ispirano alla legge francese», ritenuta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo compatibile con la Cedu. Sempre sul modello della normativa francese, il Consiglio di Stato «si riserva l’elaborazione di un secondo messaggio per l’adozione di una legge speciale sulla dissimulazione del viso che preveda misure di integrazione». Il progetto di nuova Legge sull’ordine pubblico contempla altre infrazioni punibili dai municipi, le cui multe «potranno essere impugnate dapprima davanti al Consiglio di Stato, poi al Tram e infine al Tribunale federale», ha spiegato il sostituto pg Perugini, che con il segretario generale del Dipartimento istituzioni Guido Santini , il capostaff della Divisione giustizia Francesco Catenazzi e il consulente giuridico del governo Guido Corti , ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha redatto il testo legislativo.

LaRegione Ticino, 12.03.2015, di Andrea Manna e Chiara Scapozza

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