Quando la lobby dei garantisti fa il gioco della criminalità

Quando la lobby dei garantisti fa il gioco della criminalità

Le Camere federali nella sessione estiva hanno bocciato definitivamente una proposta fatta propria dal Consiglio federale che dava seguito alle richieste dei Cantoni, dei Ministeri pubblici cantonali e del Ministero pubblico della Confederazione. Parlo della modifica dell’articolo 147 del Codice di procedura penale che voleva limitare la partecipazione di tutte le parti durante la fase istruttoria, proposta nel messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 2019 (Foglio federale 2019 55395540). Grave? Certamente sì perché era una modifica che mirava a evitare collusione e complicare le indagini degli inquirenti per un vario ordine direati. La proposta bocciata dai parlamentari federali, dopo un lungo iter legislativo, mirava a limitare il «diritto di partecipazione » nell’interesse di garantire una maggiore efficienza e celerità dei procedimenti penali. La regolamentazione proposta prevedeva che i diritti di partecipazione potessero essere limitati, se si temeva che l’imputato potesse adeguare le sue dichiarazioni a quelle dell’interrogato (in particolare se questi era un coimputato o un testimone). Nella realtà questo pericolo sussiste soprattutto finché il coimputato o il testimone non è ancora stato interrogato in merito ai fatti in questione, e quindi il rischio è quello di inquinare le prove e rallentare le indagini. Il motivo di questa richiesta dei Cantoni, fatta propria dal Consiglio federale, è figlia del potenziamento dei diritti di parte e di partecipazione all’assunzione delle prove rispetto alla precedente situazione giuridica e che costituisce una compensazione voluta dal legislatore federale al rafforzamento (anch’esso voluto) della posizione del Pubblico ministero nella procedura preliminare nel nuovo CPP. Questo equilibrio tra le parti perseguito dal legislatore va mantenuto, benché oggi non sia dato, come ebbi a scrivere alcuni mesi or sono, poiché garantisce maggiori diritti agli imputati e limita significativamente l’azione del perseguimento penale.
Una decisione poco comprensibile se pensiamo alle varierichieste che le stesse Camere federali hanno di recente formulato. Infatti, una parte del Parlamento federale (nell’arearossoverde) vedeva in particolare un rischio per le proprie manifestazioni politiche violente, ormai frequenti nella capitale federale ma non solo, poiché non facendo partecipare tutte le parti agli interrogatori, sarebbe riuscito più facile identificare gli autori e perseguirli correttamente; lo stesso effetto si esplicita sul fronte del perseguimento dei violenti a margine di manifestazioni sportive (hooliganismo). In altre aree politiche invece la lobby di taluni garantisti avrà come effetto di rallentare le procedure penali nell’ambito dei reati economico-finanziari, che già per loro natura sono molto onerosi e lunghi a livello di verifiche probatorie. Senza poi parlare dei reati di natura sessuale o contro la persona, dove la vittima potrebbe doversi confrontare con l’autore in presenza uditoria… Se da un lato è sì vero che non modificando il Codice di procedura penale si rimane allo status quo, gli effetti ipotizzati dagli addetti ai lavori sono nefasti: oltre alla già citata dilatazione della durata delle istruttorie e delle procedure, si rischia di dover aumentare le risorse a favore del perseguimento penale con un aumento dei costi a carico della collettività, senza tuttavia poter raggiungere quell’efficacia e quell’efficienza auspicata dai Cantoni e sostenuta dal Consiglio federale. La norma bocciata non era liberticida, bensì mirava ad evitare che – ad esempio – durante un’inchiesta in ambito di organizzazioni criminali tutti fossero allo stesso tavolo e quindi la posizione del «capobanda» diventasse poi la versione di tutti i partecipanti al procedimento, annullando così la capacità di acclarare i fatti penalmente perseguibili e i responsabili di tali atti. 
Questa battaglia l’ha vinta la lobby dei garantisti, creando quello che da più parti viene descritto come una «collusione istituzionalizzata», a detrimento dell’efficacia e dell’efficienza del perseguimento penale!

Opinione pubblicata nell’edizione di sabato 2 luglio 2022 del Corriere del Ticino