Accusò Gobbi e ora ricusa il giudice: perde ancora

Accusò Gobbi e ora ricusa il giudice: perde ancora

Da www.ticinonews.ch

Il TF ha respinto la domanda di revisione di una 33enne italiana espulsa dal DI, secondo cui il giudice Seiler è “di destra e imparziale”

Nulla da fare per una 33enne cittadina italiana che aveva ricorso fino al Tribunale federale per opporsi alla sua espulsione, decisa nel 2014 dalla Sezione della popolazione del DI (vedi articolo suggerito). La donna, ricordiamo, aveva ottenuto un permesso di dimora della validità di 5 anni per esercitare un’attività lucrativa dipendente in qualità di addetta alla reception presso un esercizio pubblico, in seguito fallito senza averle mai pagato lo stipendio. Essendo priva di entrate finanziarie e non avendo maturato un diritto all’indennità di disoccupazione, a partire da settembre 2014 aveva dovuto far capo all’assistenza pubblica.

Nel suo ricorso al TF, la 33enne aveva contestato le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici cantonali “in relazione ad un asserito conflitto di interessi in cui si sarebbe trovato l’on. Norman Gobbi al momento di validare una decisione in materia di rilascio di permessi di soggiorno a cittadini stranieri”, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Stato e responsabile del Dipartimento delle istituzioni e nel contempo “membro di un partito che promuove una politica restrittiva in materia di immigrazione”. Il 12 giugno scorso, però, la Corte presieduta dal giudice Hans Georg Seiler aveva respinto il gravame “composto da lunghi paragrafi organizzati in una progressione di cui solo raramente è possibile individuare una logica” e aveva confermato la revoca del permesso B.

Il 23 luglio 2018 successivo la 33enne aveva presentato una domanda di revisione della sentenza del TF con cui chiedeva, previo conferimento dell’effetto sospensivo, “la riforma integrale/revocazione/interpretazione e rettifica” nonché l’annullamento di tutti gli atti impugnati. La ricorrente aveva inoltre chiesto la ricusa del giudice Seiler, Presidente della II Corte di diritto pubblico, in quanto appartenente ad una fazione politica (…) “di estrema destra nazionalista”, equivalente al partito del Presidente del Consiglio di Stato di cui aveva chiesto in sede cantonale la ricusa, motivo per cui vi sarebbe “una presunzione certa ed assoluta dunque che sia stato realizzato un eclatante favoreggiamento” (…) “al fine di sostenere e fondare una propria ingerenza politica ideologica ed illegittima”, trattandosi di una fazione politica (…) “in evidente e netto contrasto all’immigrazione”, (…) “essendo lampante il pregiudizio di tale orientamento politico a discapito degli stranieri” (…), potendosi “ragionevolmente desumere che la sentenza esecutiva sia stata effettivamente preordinata e tendenziosa al solo scopo di ossequiare il proprio interesse ideologico-politico, calpestando contestualmente i più basilari e ovvi principi costituzionali, comunitari e internazionali di imparzialità e indipendenza della giustizia”.

Il TF ha però ritenuto inammissibile in quanto tardiva la domanda di ricusazione e respinto quella di revisione della sentenza, presentate con “un lungo esposto, di difficile lettura e comprensione, di considerazioni generali intercalate da aforismi e massime giuridiche nonché di richiami di norme internazionali e convenzionali”. Una domanda per violazione delle norme sulla ricusazione dev’essere infatti depositata presso il TF entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione. “La composizione ordinaria della II Corte di diritto pubblico, pubblicata sul sito Internet del Tribunale federale e nell’annuario federale, è notoria ed era quindi nota all’istante già prima dell’emanazione della sentenza del 12 giugno 2018”, ha spiegato la Corte federale. Inoltre “la domanda sarebbe comunque inammissibile in quanto l’istante non spiega in che misura il magistrato in questione adempirebbe concretamente uno dei motivi di ricusazione”. Inoltre “l’appartenenza di un magistrato a un determinato partito non è di per sé sufficiente per fondare una parvenza di parzialità”.

Per quanto riguarda la domanda di revisione, quest’ultima è stata respinta in quanto “la ricorrente ha semplicemente riproposto le censure già formulate nella precedente procedura” (ovvero un presunto comportamento vessatorio e discriminatorio della Sezione del lavoro a causa della sua nazionalità). Neppure l’interpretazione e/o la rettifica della sentenza del 12 giugno 2018 è possibile in quanto il suo dispositivo non può essere in alcun modo ritenuto “poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro”.

 

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