Nuovo regolamento sulle tutele e diritto di protezione

Nuovo regolamento sulle tutele e diritto di protezione

Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto: modifica al regolamento.

Il Consiglio di Stato ha adottato, nella sua seduta odierna, la modifica del Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto che entrerà in vigore il 1. luglio 2013. 

La modifica si è resa necessaria per poter: 

1. allestire puntuali normative che permettano di concretizzare la volontà del Gran Consiglio, avallata dal popolo nella votazione dello scorso 3 marzo, di aumentare dal 1. luglio 2013 ad almeno l’80% il grado di occupazione dei Presidenti delle Autorità regionali di protezione (ARP); 

2. adeguare i comprensori delle ARP alle procedure aggregative che si sono concretizzate il 14 aprile scorso nei comuni di Lugano, Mendrisio e Terre di Pedemonte; 

3. disciplinare anche l’attività dei Presidenti “supplenti” come auspicato dai rappresentanti dei Comuni sede delle ARP nel corso dell’incontro del 24 aprile 2013 con il Dipartimento delle istituzioni; 

4. chiarire con più precisione le competenze, in particolare in materia di vigilanza, della Camera di protezione giuridica e l’Ispettorato. 

 

A inizio marzo, per raggiungere il primo importante obiettivo, il Governo ha proposto ai Comuni sede delle ARP due varianti: 

. diminuire il numero dei Presidenti demandando al “professionista” il compito di svolgere la propria attività su più comprensori; 

. imporre la riduzione del numero delle ARP. 

 

Dalle risposte ricevute è emerso che la prima variante, in cui si prospettava di mantenere le vigenti sedi e disporre di un Presidente itinerante, è stata la più apprezzata. Pertanto le seguenti sedi saranno presiedute dalla medesima persona: 

– Chiasso e Mendrisio

– Lugano ovest (quartieri Barbengo, Besso, Breganzona, Carabbia, Carona, Centro, Loreto, Molino Nuovo, Pambio-Noranco, Pazzallo) e Lugano est (quartieri di Aldesago, Bogno, Bré, Cadro, Cassarate, Castagnola, Certara, Cimadera, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Pregassona, Sonvico, Valcolla, Viganello, Villa Luganese) 

– Paradiso e Agno 

– Massagno, Capriasca e Torricella-Taverne 

– Losone, Minusio e Maggia 

– Biasca, Acquarossa e Faido. 

Disporranno, per contro, di un loro proprio presidente le sedi di Giubiasco e di Locarno. 

Occorre puntualizzare che per l’assunzione del Presidente valgono le disposizioni vigenti nel comune designato. Inoltre, sono stati specificati i requisiti ai quali il candidato deve sottostare per poter essere nominato (con il preavviso favorevole dell’Esecutivo cantonale), ovvero: licenza o master in diritto, adeguata esperienza nell’ambito del diritto familiare e di protezione dei minori e degli adulti o una formazione nell’ambito della gestione dei conflitti. 

Per quanto riguarda invece la remunerazione minima dei Presidenti è stato stabilito che deve corrispondere almeno al minimo della classe 32 del Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato, ossia la classe di stipendio applicabile ai capi ufficio con titolo accademico (reddito annuale lordo Fr. 89’627.–). Naturalmente il salario concordato dovrà essere adeguato alla concreta percentuale di lavoro (minimo 80%). 

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