Un cittadino centroamericano era riuscito a evitare l’espulsione già in due occasioni. Ora dovrà lasciare la Svizzera
Il Tribunale federale (TF) ha recentemente confermato l’espulsione di un cittadino dominicano cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni (DI) aveva negato il rinnovo del permesso di dimora dopo la fine del suo secondo matrimonio. Per lui, si legge nella sentenza del TF, non si tratta del primo provvedimento in tal senso.
Dopo aver soggiornato illegalmente in Svizzera dal 24 settembre 2003 al 5 agosto 2004 l’uomo era stato condannato a una pena detentiva di 15 giorni, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni e l’allora Ufficio federale della migrazione (ora Segreteria di Stato della migrazione) aveva emesso nei suoi confronti anche un divieto di entrata per un periodo di due anni. L’allontanamento era stato evitato una prima volta grazie al matrimonio, celebrato a fine 2004, con una cittadina elvetica che gli aveva consentito di beneficiare di un permesso di dimora, rinnovatogli un’ultima volta fino al 10 giugno 2009.
Dopo avere cessato la vita in comune, l’uomo aveva sollecitato un ulteriore rinnovo, ma la sua domanda era stata respinta fino in ultima istanza, con sentenza del TF del 20 giugno 2011. Poche settimane dopo il divorzio dalla prima moglie, il 18 agosto 2011, l’uomo si era risposato con una connazionale, titolare di un permesso di domicilio. Grazie a questa nuova unione aveva beneficiato di nuovi permessi di dimora che gli sono stati rinnovati annualmente fino al 17 agosto 2015. Il loro ’idillio’ era però finito nell’estate del 2016. Interrogata dalla Polizia cantonale in merito alla situazione matrimoniale, la dona aveva (tra l’altro) dichiarato di avere iniziato a convivere con il marito dopo il matrimonio, di avere convissuto fino al 18 novembre 2013 e di voler divorziare. Sentito a sua volta, il marito aveva indicato di avere conosciuto la moglie nel 2005, di averle proposto di sposarlo anche perché avrebbe dovuto lasciare la Svizzera, di aver vissuto con lei sino alla sottoscrizione di un ulteriore contratto di locazione, nel 2014, e che dopo il suo trasferimento ognuno aveva provveduto al proprio sostentamento in modo autonomo.
Preso atto di ciò, con decisione del 4 febbraio 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli aveva negato il rinnovo del permesso di dimora, assegnandogli un termine per lasciare la Svizzera. Tale provvedimento era stato confermato su ricorso sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo (il 17 settembre 2018). Il matrimonio tra i due è stato sciolto per divorzio a fine ottobre 2016.
Il 22 ottobre 2018 l’uomo aveva quindi inoltrato dinanzi al TF ma anche in questo caso i giudici di Mon Repos, preso atto della fine del suo matrimonio, gli hanno dato torto. “Va osservato – ha aggiunto la Corte – che per diversi periodi la sua permanenza nel nostro Paese è stata solo tollerata, in attesa della pronuncia sull’effettivo diritto a restare da parte delle autorità”. Il ricorrente dovrà quindi lasciare la Svizzera e farsi carico di 1’000 franchi di spese giudiziarie.