Custodia di polizia, indagini preventive: ok del Tf alla legge ticinese

Custodia di polizia, indagini preventive: ok del Tf alla legge ticinese

Mon Repos respinge il ricorso contro la revisione voluta dal Consiglio di Stato e approvata dal parlamento nel 2018: le nuove disposizioni non ledono la Costituzione

La nuova Legge cantonale sulla polizia supera lo scoglio del Tribunale federale. I giudici di Mon Repos hanno respinto il ricorso contro la revisione della normativa che permette la cosiddetta custodia di polizia (durata massima 24 ore), che disciplina trattenimento e consegna di minorenni e che regolamenta le indagini, anche ‘mascherate’, preventive, per impedire la commissione di reati. Revisione alla quale Losanna ha dato dunque luce verde con sentenza, una quarantina di pagine, datata 6 luglio e intimata ieri alle parti.Il ricorso era stato inoltrato nel marzo 2019 dai giuristi Martino Colombo e Filippo Contarini: chiedevano l’annullamento di quasi tutte le disposizioni proposte dal Consiglio di Stato e approvate nella seduta del 10 dicembre 2018 dalla maggioranza del parlamento (quarantotto i deputati favorevoli, dodici quelli contrari e quattro astensioni) dopo qualche ritocco al progetto governativo.
I due giuristi lamentavano la violazione di diritti fondamentali. Spiegava Colombo alla ‘Regione’ pochi giorni dopo l’invio delle contestazioni al Tf: “Il nostro ricorso non è contro la polizia, ma contro una legge che riteniamo conferisca un eccessivo e ingiustificato margine di manovra alle forze dell’ordine. E gli abusi, derivanti da norme generiche e non chiare come in questo caso, sono dietro l’angolo. Il ricorso è quindi a tutela dei diritti fondamentali del cittadino”. Il Tribunale federale non ha però accolto le tesi dei ricorrenti, mentre ha sottoscritto quelle formulate dal Consiglio di Stato nelle osservazioni al ricorso.

L’articolo 7c ‘non lede il diritto federale e la Costituzione’
Buona parte delle contestazioni di Contarini e Colombo aveva per oggetto l’articolo 7c, la norma più delicata e controversa della rivista legge, secondo cui la Polizia cantonale può porre “provvisoriamente sotto custodia”, ma al massimo per 24 ore, “persone che mettono in pericolo se stesse o che possono rappresentare un pericolo per la sicurezza di terzi; persone che, per il loro comportamento, perturbano la sicurezza e l’ordine pubblico in modo grave ed imminente; persone al fine di garantire l’esecuzione di una decisione di consegna, di traduzione forzata, di allontanamento, di respingimento o di espulsione, ordinata dall’autorità competente”. Contro la misura della custodia di polizia “è dato ricorso (non ha effetto sospensivo, ndr.) al giudice dei provvedimenti coercitivi entro trenta giorni dalla messa in custodia”. Come si ricorda nella sentenza, i ricorrenti consideravano, fra l’altro, troppo vago il concetto di perturbamento della sicurezza e dell’ordine pubblico, con conseguente possibile applicazione della norma in più situazioni: feste rumorose, schiamazzi dopo una bevuta fra amici… Ribattono i giudici federali: “Adducendo, manifestamente a torto, che ‘qualsiasi’ imminente perturbamento della sicurezza e dell’ordine pubblico potrebbe condurre a una custodia di polizia, i ricorrenti misconoscono che esso dev’essere anche ‘grave’, ciò che non si verifica per gli esempi da loro indicati”. Rigettando questa e altre censure sollevate dai ricorrenti, il Tf giunge alla conclusione che l’articolo 7c “non lede il diritto federale e la Costituzione”, come neppure la Cedu, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. E in uno degli ultimi punti della sentenza Losanna ribadisce che nell’applicazione della custodia di polizia, le forze dell’ordine dovranno “attenersi alle spiegazioni fornite dal Consiglio di Stato, nel senso che anche per questa fattispecie il pericolo dev’essere grave e imminente”.

‘Se del caso prima della scadenza delle 24 ore’
Nel mirino del ricorso era anche la disposizione e su ‘Trattenuta e consegna di minorenni”. Si tratta dell’articolo 7d, in base al quale “la Polizia cantonale, se disposto dall’ufficiale, può trattenere minorenni per procedere al più presto, di regola entro 24 ore, alla loro riconsegna a chi ne detiene la custodia o all’autorità di protezione dei minori competente”. Scopo della norma, annota Non Repos, “è, implicitamente, la tutela e la protezione del minorenne”. Nel rapporto parlamentare di maggioranza “si precisa infatti, rettamente, che i minorenni dovrebbero presentare uno stato psicofisico tale, a causa per esempio di un eccesso di consumo di alcol o di droghe, da non essere più in grado di badare a se stessi. Tenuto conto dei loro notori e particolari bisogni di protezione, scopo di un’eventuale trattenuta è in sostanza la tutela della loro incolumità e del loro sviluppo. Ora, questi intenti sono esplicitati all’articolo 11 della Costituzione (federale, ndr.) e nella Convenzione sui diritti del fanciullo conclusa il 20 novembre 1989 ed entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997”. Un intervento della polizia, prosegue il Tf, “potrebbe quindi aver luogo, considerando in particolare l’età e la maturità del minorenne, solo nel suo interesse, per preservarlo da un pericolo, che chiaramente dev’essere imminente”. Sottolinea Losanna: “È palese che, come per la custodia di polizia, la trattenuta dev’essere annullata qualora non sia più proporzionale, quindi se del caso già prima della scadenza del termine di 24 ore, in particolare quando il pericolo per il minorenne sia diminuito o scomparso”.

La soddisfazione di Gobbi: occorrono strumenti investigativi idonei
Soddisfatto ovviamente del verdetto di Losanna il direttore del Dipartimento istituzioni Norman Gobbi. «La sentenza del Tribunale federale – osserva il consigliere di Stato interpellato stamane dalla ‘Regione’ – conferma il buon lavoro svolto dal Dipartimento nell’elaborazione del testo di legge e la validità degli affinamenti garantisti introdotti dal Gran Consiglio. Riguardo sia alla custodia di polizia sia alle indagini preventive avevamo sempre detto che le relative norme erano ispirate dalle leggi di altri cantoni, che avevamo vagliato, ritenendole solide. La lunga e articolata sentenza del Tribunale federale è la dimostrazione che la materia è importante e complessa. Occorre comunque dotare la Polizia cantonale di strumenti investigativi idonei, volti anche a prevenire la commissione di delitti e crimini. Del resto l’attività inquirente deve confrontarsi anche con organizzazioni criminali tecnologicamente agguerrite».

Da www.laregione.ch

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Legge di polizia, ok da Mon Repos

Respinto il ricorso di due giuristi contro la norma votata nel dicembre 2018 dal Gran Consiglio ticinese

Il Tribunale federale, con una sentenza del 6 luglio intimata giovedì alle parti, ha respinto il ricorso inoltrato nel marzo 2019 dai giuristi Martino Colombo e Filippo Contarini contro la nuova legge cantonale di polizia ticinese, approvata nel dicembre del 2018 dal Gran Consiglio. Lo anticipa laRegione. Ad essere contestato, in particolare, era l’articolo che permette alle forze dell’ordine di tenere provvisoriamente sotto custodia (al massimo per 24 ore)  persone che rappresentano un pericolo per sé stesse o per gli altri, che perturbano la sicurezza e l’ordine pubblico in modo grave ed imminente o persone per le quali bisogna eseguire una decisione di consegna, di traduzione forzata, di allontanamento, di respingimento o di espulsione.
In particolare il secondo concetto era ritenuto dai ricorrenti troppo vago e suscettibile di permettere abusi. I giudici di Mon Repos sono di avviso contrario: la norma, a loro avviso, non lede né il diritto federale né la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
L’altro aspetto criticato era quello relativo alla “trattenuta e consegna di minorenni”. La Corte di Losanna ritiene che lo scopo è implicitamente quello della protezione dei minorenni stessi e che sia palese che la custodia debba concludersi prima delle 24 ore se non più proporzionale.
La nuova legge introduce anche un nuovo strumento investigativo, la possibilità cioè di condurre inchieste anche mascherate, senza il nulla osta preventivo del Ministero pubblico.
I nuovi provvedimenti potranno essere messi in pratica da subito, ha precisato il direttore del Dipartimento delle istituzioni, Norman Gobbi: la legge era già tecnicamente in vigore, ma gli articoli contestati non venivano applicati visto il ricorso pendente. È previsto di emanare direttive specifiche all’indirizzo degli agenti.

https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Legge-di-polizia-ok-da-Mon-Repos-14285631.html

Da www.rsi.ch/news

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Più strumenti per la Polizia

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da due cittadini contro la modifica della Legge cantonale sulla polizia Gli agenti ora potranno svolgere inchieste preventive senza il coinvolgimento di un magistrato – Gobbi: «La sentenza premia le istituzioni»

«La Polizia cantonale ora potrà disporre degli strumenti necessari per svolgere indagini preventive e per meglio tutelare la salute e l’integrità delle persone». C’è soddisfazione nelle parole del direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi dopo la decisione del Tribunale federale (TF) di respingere il ricorso (interposto da due cittadini) contro la modifica della Legge cantonale sulla polizia, approvata dal Parlamento cantonale nel dicembre del 2018. «La sentenza del TF premia il lavoro preparatorio del Dipartimento istituzioni, così come il dibattito parlamentare che ha permesso di aggiungere qualche tutela in più laddove era necessario intervenire». Nello stesso tempo, prosegue Gobbi, «in maniera anche piuttosto diretta e secca, la sentenza ha bacchettato i ricorrenti per aver sollevato temi pretestuosi e privi di fondamento».

Un ricorso che di fatto ha bloccato per oltre due anni e mezzo l’applicazione della revisione normativa. «In questo lasso di tempo avremmo potuto attuare alcune di queste modifiche che sono state pensate per meglio tutelare la persona, penso ad esempio alle nuove norme sulla custodia di polizia». Per le norme relative alle indagini preventive, invece, continua Gobbi, «avremmo potuto allenare una pratica che oggi ci vede in ritardo. Ora si tratta di recuperare il terreno perso».

La genesi
I nuovi articoli di Legge, ricordiamo, sono stati al centro di un’ampia fase di consultazione che ha coinvolto il Ministero pubblico, il Magistrato dei minorenni, il Consiglio della magistratura, la Divisione della giustizia, l’Associazione dei giudici di pace, la Pretura penale e l’Incaricato cantonale per la protezione dei dati. Il 10 dicembre del 2018 il Parlamento approvò la modifica con 48 voti favorevoli, 12 contrari e 4 astenuti. Contro la decisione del Gran Consiglio, due cittadini presentarono ricorso al Tribunale federale chiedendo di annullare le nuove norme. «Il ricorso – si legge nella sentenza del Tribunale federale è incentrato in larga misura sulla pretesa indeterminatezza e astrattezza dei comportamenti che potrebbero rientrare nel campo di applicazione delle citate norme, le quali non rispetterebbero sufficientemente le esigenze poste dal principio di legalità».

Maggiore efficacia
Tra le norme contestate dal ricorso (respinto in data 6 luglio 2021) vanno ricordate quelle relative alle indagini preventive. Il ricorso metteva in dubbio la legittimità data all’autorità di Polizia di poter avviare – in ottica preventiva – inchieste senza il coinvolgimento di un magistrato. «Analogamente a quanto accade in altri Cantoni, con il nuovo articolo di legge anche la Polizia ticinese ora potrà disporre di strumenti d’inchiesta preventiva: osservazione, indagine in incognito, inchiesta mascherata e sorveglianza discreta». Le nuove norme, spiega ancora Gobbi, sono state elaborate nel rispetto del quadro legale attuale e secondo le indicazioni della Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia. «Questi articoli di legge permetteranno agli agenti di agire con maggiore efficacia prima dell’apertura di un procedimento penale. Ad esempio nell’ambito della lotta al traffico di stupefacenti e a reati come la pedofilia su Internet. Il TF ha confermato la legittimità della misura che sostanzialmente riprende quanto già fatto in altri cantoni tenendo conto per altro della giurisprudenza federale».

Custodia temporanea
La Polizia cantonale potrà decidere la privazione della libertà temporanea nei confronti di persone che rappresentano un grave e imminente pericolo perl’integrità fisica o psichica propria o di altre persone; ad esempio, un individuoaggressivo e in preda all’alcol o a sostanze psicoattive. «Come accade in altri Cantoni, la misura potrà avere una durata massima di 24 ore», continua il Gobbi. Le modifiche relative all’istituto della custodia di polizia, in virtù delle quali sarà permesso trattenere temporaneamente una persona, qualora le circostanze lo dovessero esigere, rispettivamente la trattenuta di minorenni per il tempo necessario alla loro riconsegna a chi ne detiene la custodia o all’autorità di protezione dei minori, permetteranno alla Polizia cantonale di svolgere il compito di tutela della cittadinanza fondandosi su chiare disposizioni di legge. «Questa custodia, sottolinea Gobbi, non è una misura di carattere penale, ma è volta a prevenire atti magari anche più gravi di quanto fatto fino a quel momento». Con questo ulteriore tassello, conclude Gobbi, il DI ha creato le basi «per una migliore tutela della sicurezza del nostro Cantone».

Articolo pubblicato nell’edizione di sabato 24 luglio 2021del Corriere del Ticino